La Lr 16/2004, all’art. 23, lettera b), afferma che il Puc definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggisticoambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi. La lettera e) afferma che il Puc indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; La lettera f) afferma che il Puc promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; La Lr 16/2004, al successivo art. 47, introduce, per la prima volta in Campania, con riferimento al nuovo sistema di pianificazione regionale, la valutazione ambientale dei piani territoriali di settore e dei piani urbanistici, come previsto dalla direttiva europea in materia, da effettuarsi durante tutto il processo di formazione dei piani stessi. Tale valutazione ambientale è, infatti, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani e scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del piano. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico mediante apposite procedure di pubblicità. Ai piani è, dunque, allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale.
Riferimenti normativi
La valutazione ambientale strategica (Vas), introdotta dalla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. Il recepimento della direttiva europea da parte dell’Italia è parzialmente avvenuta nel DLgs 152/2006 concernente norme in materia ambientale. La Gr della Campania ha adottato, in data 12 marzo 2004, la deliberazione n. 421 con la quale è stato approvato il disciplinare delle procedure di Vas. In tale disciplinare viene detto che la procedura di Vas deve concludersi anteriormente alla adozione del piano e che il Comitato tecnico per l’ambiente deve concludere le procedure valutative entro 90 giorni dal deposito dello studio di Vas emettendo un apposito parere motivato cui i proponenti sono tenuti ad attenersi. L’obbligo di acquisire il parere sulla Vas si applica ai piani il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data del 21 luglio 2004 e che sono stati approvati o sottoposti all’iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile (art. 13 della direttiva 42/2001/CE).
Allo stato, la regione Campania non ha, tuttavia, ancora redatto le linee guida in cui si definiscono procedure e contenuti della valutazione ambientale e si precisino, ad esempio, come devono essere redatti il documento di valutazione ambientale e il rapporto ambientale. Per valutazione ambientale deve intendersi l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a cui si è pervenuti, come prescritto dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 42/2001/CE. Per rapporto ambientale si intende la parte della documentazione del piano contenente le informazioni necessarie ad individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del piano stesso potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. L’ambito di applicazione della Vas riguarda sia i piani generali che i piani di settori (agricoli, industriali, acque, rifiuti, trasporti, energetico, turistico etc.). La valutazione ambientale dovrà scaturire da un rapporto ambientale alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento. La proposta di piano e il rapporto ambientale dovranno essere messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della Lr 16/2004. La proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico, affinché tutti i soggetti interessati possano esprimere il proprio parere prima dell’adozione del piano (o del programma) o dell’avvio della relativa procedura legislativa. Nel rapporto di impatto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. Per determinare i possibili effetti significativi occorre esaminare le caratteristiche del piano o del programma. E’ necessario, infine, tener conto delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate.